Domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo oltre un anno dal trasferimento: la Cassazione conferma il difetto di competenza del Tribunale sito nel circondario della sede successiva

17 Febbraio 2023


La Corte Suprema di Cassazione - Sesta Sezione Civile, in data 1° dicembre 2022, si è pronunciata in relazione alla competenza territoriale in ordine alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. Ai sensi dell’art. 9 L. Fall., la S.C. ha ritenuto che “la presunzione di coincidenza della sede effettiva con quella legale opera, in caso di trasferimento ultrannuale, relativamente alla sede precedente, e non a quella successiva, tutte le volte in cui il trasferimento risulti sospetto, se non fittiziamente preordinato ad incidere sulla competenza per territorio e se temporalmente vicino all’epoca in cui si è già manifestata la crisi economica dell’impresa”.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha contestato la decisione non tempestiva del Tribunale Ordinario di Roma sull’incompetenza territoriale della domanda cd. con riserva presentata dalla stessa, successivamente al trasferimento della sede legale.

Facendo un breve riassunto della vicenda giudiziale il trasferimento della sede legale è successivo a tre tentativi di accesso a procedure di regolazione della crisi presso il Tribunale di Verbania, di cui l’ultima rigettata in data 12 marzo 2020. In data 5 febbraio 2020, già in stato di crisi, la società trasferisce la sede legale per poi presentare in data 24 maggio 2021 (e quindi oltre i 12 mesi successivi) domanda per l’accesso alla procedura di Concordato Preventivo cd. “con riserva” presso il tribunale competente della nuova sede.

Dopo aver analizzato la situazione la Corte di Cassazione, ha rigettato il ricorso e confermato il giudizio del Tribunale Ordinario di Roma in tema di competenza territoriale e di superamento della presunzione, ai sensi dell’art. 2729 c.c. in quanto “è necessaria la sussistenza di indizi che devono rivestire il carattere della gravità, della precisione e della concordanza, da cui il giudice possa trarre il proprio convincimento in ordine alla non coincidenza fra la sede legale e la sede effettiva della società”.

Inoltre “..il trasferimento in situazione di crisi conclamata e la prossimità temporale del trasferimento dalla sede storica dopo l’insuccesso di precedenti proposte di regolazione della crisi e, dall’altro, l’assenza di rapporti economici e funzionali presso la nuova sede….con riferimento, poi, alla valutazione dei singoli elementi dal quale è stata tratta la fittizietà del trasferimento..”

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