Concordato preventivo – trasferimento del bene ed effetto purgativo

2 Settembre 2021


Con la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 23139 del 22 ottobre 2020 vengono chiarite le modalità per la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché le trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo ex art. 108 L.Fall. sui beni oggetto di cessione nell'ambito dei concordati preventivi.   

Cassando la precedente sentenza del Tribunale di Siena, la Corte chiarisce il principio cardine per la cancellazione delle ipoteche e l'effetto purgativo nel caso di trasferimento di beni in pendenza di procedura di concordato preventivo ovvero che " Tutte le" cessioni "che siano espressione della fase esecutiva del concordato devono ora svolgersi, a prescindere dalla natura liquidatoria o in continuità della procedura, secondo procedura formalizzate e comunque, quand'anche non regolate dall'art. 163-bis l. fall., si trovano nella competizione pubblicamente provocata tramite la massima rivolta agli interessati alla condizione che giustifica l'acquisto di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli ”.                                  

Risulta quindi necessario, per ottenere l'effetto purgativo, che in esecuzione di un concordato preventivo le cessioni avvengano nel rispetto dei principi di stima, pubblicità e competitività.   

Nello specifico caso trattato, la cessione avviene nell'ambito di un concordato preventivo di tipo “misto” ovvero nel quale “ alla liquidazione atomistica di una parte dei beni dell'impresa si accompagni una componente di qualsiasi consistenza di prosecuzione dell'attività aziendale ” e che quindi “ rimane regolato nella sua interezza, salvo i casi di abuso dello strumento, dalla disciplina speciale prevista dall'art. 186-bis l. autunno. ".

Poiché il suddetto articolo non specifica le modalità con le quali addivenire alla liquidazione dei beni non funzionali è possibile ritenere che, per le cessioni di beni, debba applicarsi la disciplina generale di cui all'art- 182 L.Fall.

Nel concordato preventivo misto risultando distinguibili:

  • le cessioni dei beni per soddisfare il ceto creditorio, le quali assurgono all'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori;
  • le cessioni nell'ambito della continuazione dell'attività aziendale, le quali sono da intendersi come normale sfogo dell'attività produttiva, da realizzare quindi secondo le normali regole di mercato.

Orbene, dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione dello stesso, affinché vi siano i presupposti per il verificarsi dell'effetto purgativo sui beni, le vendite avvenire, secondo quanto disposto dall'art. 182 co. 5 L.Fall., In procedura pubblica, a seguito di stima del valore del bene ed in modo da fornire la massima informazione e partecipazione per poter assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori.      

Nel caso di specie, la società, in virtù della sua ammissione alla procedura di concordato preventivo misto, aveva proseguito l'attività aziendale fino al completamento dell'unità immobiliare poi ceduta ad uno dei soci della cooperativa. Tale cessione, qualificabile come cessione "nell'ambito della continuità aziendale" quindi come normale e fisiologico sbocco dell'attività produttiva del "bene" era avvenuta al di fuori di una procedura competitiva e senza adeguata pubblicità, quindi a "normali condizioni di mercato" , con scelta autonoma dell'acquirente da parte della società ed autonoma definizione del prezzo.

In tale specifica situazione, essendo la cessione estranea alla fattispecie di cui all'art. 182 L. Fall., L'effetto anche purgativo di cui al 5 comma risulta inapplicabile.

 

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