Concordato preventivo – emergenza Covid-19 – differimento adunanza creditori

2 Settembre 2021


Il provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Roma del 4 aprile 2020 riguarda una procedura di concordato preventivo nell’ambito della quale una società intendeva presentare una proposta concorrente, tuttavia a causa della normazione legata all’emergenza Covid-19, il Giudice Delegato ha differito il termine per l’adunanza dei creditori e, conseguentemente, il termine per la presentazione della proposta concorrente da calcolarsi a ritroso a partire dalla data fissata per l’adunanza è stato posposto (art. 163, comma 4, l.fall).

L’art. 83, comma 1, del d.l. 17.03.2020 n. 83, nella parte che qui interessa, ha imposto dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, prevedendo che laddove il termine sia computato a ritroso e ricada in tutto o in parte nel periodo di sospensione venga differita l’udienza o l’attività da cui decorre sì da permetterne l’osservanza.

La data (20.04.2020) fissata per l’adunanza dei creditori faceva sì che il termine per la presentazione dell’offerta concorrente ricadesse nel periodo oggetto di sospensione legale di cui all’art. 83 del D.L. Decreto Legge n. 18/2020.

Alla luce di ciò il Giudice Delegato ha ritenuto che il rituale svolgimento dell’adunanza dei creditori ne imponga il differimento rispetto alla data fissata al 20.04.2020, alla luce e in applicazione della legislazione emergenziale determinata dal fenomeno epidemiologico noto come ‘Covid 19’. (…) di modo da garantire a ciascun interessato, che ne sia legittimato, l’esercizio delle proprie facoltà di intervento, tra cui anche la presentazione di proposta concorrente di concordato.

Con riguardo alla richiesta da parte della società proponente di confermare la data in cui era stata fissata l’adunanza dei creditori a fronte dell’urgenza della procedura di concordato preventivo con proposta di disciplinarla in via telematica, il Giudice Delegato, sulla scorta dell’art. 83, comma 3, D.L. 18/2020, afferma che nel caso di specie nei fatti dalla medesima proponente rappresentati non possa ravvisarsi situazione di impellenza utilmente apprezzabile agli auspicati fini.

Alla luce di ciò, il Giudice Delegato differisce l’adunanza dei creditori a data successiva il 15 aprile 2020.

 

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