Concordato preventivo – Emergenza Covid-19 – Atti di ordinaria amministrazione

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Milano, con decreto pubblicato in data 27 marzo 2020, ha affermato che la richiesta per accedere al beneficio della Cassa integrazione in deroga “per emergenza Covid-19” da parte di impresa in concordato preventivo non necessita dell’autorizzazione del Tribunale, in quanto atto di ordinaria amministrazione.

In particolare, in una procedura di concordato preventivo con riserva ex art. 161, 6°comma, L.F., la parte debitrice ha avanzato al Tribunale richiesta per l’accesso alla Cassa integrazione in deroga per i suoi dipendenti a causa dell’emergenza Covid-19, in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto Legge n.18 del 17 marzo 2020 (Decreto “Cura Italia”).

I giudici della seconda sezione fallimentare hanno dichiarato il non luogo a provvedere sull’istanza ritenendo che “dalla richiesta di autorizzazione a procedere all’accesso ad  un beneficio di legge a sostegno dell’occupazione e del reddito nella difficile congiuntura emergenziale, non deriva in sé un pregiudizio o un danno per il ceto creditorio (aggravamento attuale del passivo), quindi trattasi di una libera scelta imprenditoriale, quale atto di ordinaria amministrazione e conservativo, non passibile di autorizzazione da parte del Tribunale, fermo restando che dovranno valutarsi i riflessi sulla proposta definitiva”.

 

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