Concordato preventivo - Detrazione IVA nei limiti di quanto pagato

2 Settembre 2021


La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 18837 dell’11 settembre 2020, ha stabilito la possibilità per la società in concordato preventivo di ottenere il rimborso del credito IVA soltanto nei limiti di quanto effettivamente pagato in funzione della proposta concordataria omologata.

Infatti, è da ritenersi errata, in questo caso, l’applicazione bruta del sistema di detrazione dell’imposta esposta in fattura di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/1972, in funzione del rischio per l’Erario di ricevere note di rettifica ex art. 26, co. 2 D.P.R. n. 633/1972 dai soggetti parzialmente o totalmente insoddisfatti dalla proposta concordataria omologata.

La motivazione della suddetta decisione deriva dall’intento di preservare il principio di neutralità dell’IVA, di evitare cioè il conseguimento di un ingiusto vantaggio per la società insolvente nonché preservare il gettito di cui è destinatario l’Erario.

La finalità sottesa al principio della neutralità dell’IVA consiste:

  • nell’evitare che , portando in detrazione l’intera imposta esposta in fattura, la procedura concorsuale possa ottenere “ dall’Erario (per effetto dell’esercizio della detrazione a fondamento della domanda di rimborso del credito iva) più di quanto l’Erario riceverebbe dall’operazione imponibile”;
  • nell’evitare la determinazione di un “ingiusto vantaggio” poiché “il committente insolvente, da un lato, non soddisferebbe integralmente l’IVA in rivalsa (se non nella misura indicata nella proposta o in quella consentita dal riparto), e, dall’altro, porterebbe integralmente in detrazione l’importo dell’IVA indicato in fattura (benché non assolta)”;
  • preservare il gettito Erariale poiché in caso contrario “il credito IVA rimborsato dall’Erario verrebbe, poi, distribuito ulteriormente tra i creditori concorsuali in un riparto successivo (tra i quali potrebbe non esserci l’Erario), in costanza del rischio per l’Ufficio di trovarsi esposto al riconoscimento ex post nei confronti degli emittenti di un pari credito di imposta in caso di emissione delle note di rettifica”.

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