La Corte di Cassazione Civile, con la sentenza n. 18837 dell’11 settembre 2020, ha stabilito la possibilità per la società in concordato preventivo di ottenere il rimborso del credito IVA soltanto nei limiti di quanto effettivamente pagato in funzione della proposta concordataria omologata. Infatti, è da ritenersi errata, in questo caso, l’applicazione bruta del sistema di detrazione dell’imposta esposta in fattura di cui all’art. 19 D.P.R. n. 633/1972, in funzione del rischio per l’Erario di ricevere note di rettifica ex art. 26, co. 2 D.P.R. n. 633/1972 dai soggetti parzialmente o totalmente insoddisfatti dalla proposta concordataria omologata. La motivazione della suddetta decisione deriva dall’intento di preservare il principio di neutralità dell’IVA, di evitare cioè il conseguimento di un ingiusto vantaggio per la società insolvente nonché preservare il gettito di cui è destinatario l’Erario. La finalità sottesa al principio della neutralità dell’IVA consiste: