Compenso del professionista nelle procedure concorsuali: quando è revocabile?

12 Maggio 2022


La Cassazione ritorna sul tema dell’azione revocatoria dei pagamenti ai professionisti per l’attività di consulenza svolta nell’ambito delle procedure concorsuali.

Con l’ordinanza n. 13367 del 28 aprile 2022 la Corte di Cassazione chiarisce quando detti pagamenti siano soggetti ad azione revocatoria e quando non lo sono.

Nel caso specifico, il professionista promuove ricorso avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli, la quale aveva confermato e accolto l’azione revocatoria del pagamento dei suoi compensi, dichiarandoli inefficaci.

Il ricorso promosso adduce tre motivazioni, ma si ritiene rilevante sul tema la terza, ossia: “violazione dell’art. 67, comma 3, lett. g), L.Fall. per avere la Corte d’appello ritenuto che l’esenzione da revocatoria ivi prevista, […], sarebbe di stretta interpretazione laddove precisa “alla scadenza” riferendosi così solo a pagamenti connotati da regolarità nell’adempimento, per cui resterebbero revocabili non solo i pagamenti anticipati ma anche quelli posticipati, come pacificamente avvenuto nel caso di specie”.

La previsione di cui all’art. 67, comma terzo, lett. g), favorisce il ricorso alla procedura di concordato preventivo, cd. Favor Concordati, quale strumento di risoluzione della crisi idoneo a garantire la conservazione dei valori aziendali.

Secondo la Cassazione il rafforzativo “liquidi ed esigibili” di cui alla lett. g), del terzo comma, dell’art. 67 L.Fall., è volto a limitare detto principio del Favor Concordati nel solo caso di pagamenti anticipati, e non anche quelli posticipati- come nel caso di specie -, in quanto i primi si presumono, o potrebbero essere, finalizzati alla sottrazione di patrimonio a garanzia dei creditori concorsuali e a sottrarre il professionista dai possibili rischi di insuccesso dell’iniziativa di regolazione della crisi.

Con riferimento invece alla necessaria “strumentalità”, l’esenzione da revocatoria in questione non opera nel caso in cui il servizio reso dal consulente si limiti ad un’analisi preliminare, volta a verificare la fattibilità della soluzione concordataria senza estrinsecarsi nella presentazione della domanda di accesso alla procedura stessa.

L’esenzione da revocatoria quindi non può dichiararsi a prescindere dall’apertura del concordato, ma dovrà essere valutata nel caso specifico il rispetto del requisito di applicazione, ovvero la strumentalità della prestazione alla soluzione della crisi.

Nel caso di specie la Corte ha accolto il ricorso del consulente rilevando:

  • che il pagamento del compenso dello stesso sia avvenuto con riferimento ad un credito liquido ed esigibile;

e

  • che il credito dello stesso era da collegarsi ad attività valutata dalla stessa Corte come strumentale all’accesso della società alla procedura concorsuale.

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