Art. 160, comma 2, l.fall. - concordato liquidatorio - concordato in continuità

2 Settembre 2021


Il Tribunale di Milano ha affermato che “la regola generale del 160, comma 2, l.fall. del rispetto dell’ordine delle prelazioni, che è indefettibile nel concordato liquidatorio, salvo l’apporto di nuova finanza che può essere utilizzata anche in apparente violazione di tale ordine, proprio perché non promana dal patrimonio del debitore e non è vincolata  a garantirne le obbligazioni, debba essere intesa  nel concordato in continuità come operativamente limitata, nel tempo, alla data della presentazione della domanda di concordato e nella dimensione applicativa al patrimonio della concordataria esistente a quella data”.

Rif. Tribunale Milano, decreto, 3 novembre 2016

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