Accordi di ristrutturazione e misure cautelari: l’assenza di un titolo esecutivo non esclude il periculum in mora

L’assenza di un titolo esecutivo immediatamente azionabile non preclude, di per sé, la concessione di misure cautelari nel procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Il Tribunale di Milano ha disatteso l’eccezione di alcuni creditori titolari di decreti ingiuntivi opposti e non provvisoriamente esecutivi, valorizzando la funzione preventiva della tutela e la necessità di valutare in prospettiva il rischio di iniziative individuali pregiudizievoli per l’attuazione degli accordi.

La domanda cautelare dopo il deposito degli accordi di ristrutturazione

La vicenda trae origine da un procedimento di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 57 e 61 CCII, accompagnati da una proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 63 CCII. Dopo aver già beneficiato delle misure protettive per la durata massima consentita, la società ricorrente ha richiesto l’adozione di specifiche misure cautelari ai sensi degli artt. 54 e 55 CCII, al fine di salvaguardare l’effettività della manovra di ristrutturazione nelle more dell’omologazione.

In particolare, l’impresa ha domandato di inibire a determinati creditori l’avvio o la prosecuzione di azioni esecutive e cautelari sul proprio patrimonio e sui beni strumentali all’esercizio dell’attività, nonché l’acquisizione di diritti di prelazione non concordati. Non avendo accolto la richiesta di provvedere inaudita altera parte, il Tribunale ha instaurato il contraddittorio con i creditori destinatari dell’inibitoria.

L’eccezione dei creditori: assenza di un titolo esecutivo e insussistenza del pericolo

Nel costituirsi, alcuni creditori hanno eccepito l’insussistenza dei presupposti per la concessione della tutela, rilevando che i decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti della debitrice erano stati opposti e non erano assistiti da provvisoria esecutorietà. Da tale circostanza i resistenti facevano discendere l’impossibilità, allo stato, di intraprendere un’esecuzione forzata e, quindi, l’assenza di un concreto periculum in mora.

La questione non riguardava, dunque, creditori totalmente privi di un “accertamento monitorio”, bensì soggetti che, pur avendo ottenuto un decreto ingiuntivo, non disponevano ancora di un titolo esecutivo azionabile. Nel medesimo contesto, altri creditori risultavano invece già muniti di un decreto esecutivo e alcuni di essi avevano notificato un atto di precetto. La presenza di posizioni processuali differenti rendeva particolarmente rilevante stabilire se il potere cautelare del giudice potesse operare anche nei confronti dei creditori non ancora legittimati all’esecuzione.

La valutazione prognostica del periculum in mora

Il Tribunale ha disatteso l’eccezione fondata sulla mancanza di un titolo esecutivo, escludendo che l’attuale impossibilità di avviare l’esecuzione sia, da sola, sufficiente a neutralizzare il pericolo che la misura cautelare è diretta a prevenire. L’accertamento del periculum in mora, infatti, non si esaurisce nella verifica della possibilità di procedere esecutivamente al momento della decisione, ma richiede una valutazione prognostica delle vicende che possono intervenire prima della definizione del procedimento di omologazione.

Assumono rilievo, in tale prospettiva, sia l’eventualità che i creditori conseguano, nel corso dei giudizi di opposizione, un titolo idoneo a fondare iniziative esecutive, sia il rischio di iniziative cautelari capaci di incidere sul patrimonio e sulla continuità aziendale. Ciò che rileva non è, pertanto, l’esistenza di un’aggressione esecutiva già in atto, ma la concreta possibilità che iniziative individuali, ove intraprese nelle more dell’omologazione, compromettano la tenuta e l’attuazione degli accordi.

La pronuncia valorizza così la funzione propriamente preventiva delle misure cautelari previste dall’art. 54 CCII: la tutela può intervenire prima che il pregiudizio si realizzi, purché il rischio non sia meramente astratto e trovi riscontro nelle circostanze della fattispecie. La pendenza di un giudizio monitorio, isolatamente considerata, non giustifica quindi un’inibitoria automatica; ciò che deve essere dimostrato è il nesso tra la prevedibile evoluzione della posizione creditoria e il possibile pregiudizio per il percorso di ristrutturazione.

Il fumus boni iuris e lo stato del procedimento di omologazione

Quanto al fumus boni iuris, il Tribunale ha attribuito rilievo all’avvenuto deposito della domanda di omologazione degli accordi e allo stato avanzato del relativo procedimento. Ha inoltre considerato che le posizioni dei creditori destinatari dell’inibitoria erano contemplate nella manovra, in un contesto nel quale risultavano ancora pendenti i termini per proporre opposizione all’omologazione.

La cautela è stata dunque ancorata a un percorso negoziale già formalizzato e sottoposto al vaglio giudiziale, e non alla mera prospettazione di un futuro risanamento.

Una tutela circoscritta, distinta dalle misure protettive

Un ulteriore profilo della decisione riguarda il rapporto tra misure protettive e misure cautelari. L’avvenuto esaurimento della durata delle prime non ha impedito al Tribunale di accordare, in presenza dei relativi presupposti, una tutela cautelare specifica. Non si tratta, tuttavia, di una proroga surrettizia o generalizzata delle misure protettive già scadute: l’inibitoria conserva carattere selettivo, strumentale e temporalmente delimitato.

Nel caso esaminato, la misura è stata riferita ai creditori espressamente individuati e circoscritta al tempo necessario per la definizione del procedimento di omologazione. È rimasto impregiudicato l’esercizio delle prerogative spettanti ai creditori nel procedimento di omologazione. Il bilanciamento è stato così operato limitando le iniziative individuali potenzialmente pregiudizievoli, senza comprimere indiscriminatamente il diritto di difesa dei destinatari nello stesso procedimento di omologazione.

Le implicazioni applicative

La decisione assume particolare interesse perché chiarisce che la mancanza di un titolo esecutivo non costituisce, di per sé, un ostacolo alla concessione delle misure cautelari nella fase di omologazione degli accordi di ristrutturazione. La deduzione della non esecutorietà dei decreti ingiuntivi, pur rilevante ai fini della ricostruzione della posizione dei creditori, non esaurisce infatti l’indagine sul periculum in mora.

Sul piano operativo, l’impresa che richieda l’inibitoria deve allegare elementi specifici: lo stato dei procedimenti promossi dai creditori, la loro possibile evoluzione prima dell’omologazione, le iniziative già assunte e le conseguenze che eventuali azioni individuali potrebbero produrre sulla manovra. Specularmente, la difesa del creditore non può limitarsi a invocare l’attuale indisponibilità di un titolo esecutivo, ma deve confrontarsi con la concretezza del rischio dedotto, con la necessità della misura e con la proporzionalità del sacrificio richiesto.

Ne emerge una concezione non automatica, ma anticipatoria e selettiva, della tutela cautelare: ciò che giustifica l’intervento del giudice non è la sola esistenza di una pretesa creditoria, né il semplice deposito dell’accordo, bensì la necessità, concretamente dimostrata, di preservare l’utilità del procedimento di omologazione dal rischio di iniziative individuali incompatibili con la sua efficace definizione.

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