Il fattore tempo entra nel giudizio di convenienza: una lettura economica del cram down Il Tribunale di Busto Arsizio con la sentenza del 19 maggio 2026 (est. Tosi) affronta il tema dell'omologazione del concordato minore in assenza dell'adesione dell'Amministrazione finanziaria, applicando il meccanismo previsto dall'art. 80, comma 3, CCII. La pronuncia si segnala per avere valorizzato una nozione sostanziale di convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, attribuendo rilievo non solo al maggiore soddisfacimento economico del creditore pubblico, ma anche alla tempestività e alla maggiore certezza dell'incasso. Il caso concreto La procedura riguardava una debitrice sovraindebitata per circa 1,22 milioni di euro, priva di beni utilmente liquidabili e titolare del solo reddito da lavoro dipendente. Le obbligazioni erano state contratte nella qualità di socia ed amministratrice di società di capitali o derivanti da garanzie rilasciate a favore delle stesse società. La proposta di concordato minore era interamente finanziata da un apporto di finanza esterna di euro 45.000 proveniente dal convivente, già garantito mediante assegno circolare depositato presso l'OCC, con la previsione di pagamento dei crediti erariali nella misura del 3,8%, degli enti locali nella misura del 3,5% e dei creditori chirografari nella misura del 2%, creditori suddivisi in tre classi. Il dissenso dell’Erario Il voto contrario dell'Erario impediva il raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto, pur in presenza del consenso della quasi totalità degli altri creditori, delle altre due classi. La comparazione con la liquidazione controllata: il difficile giudizio di convenienza ex art. 80 CCII Il Tribunale ha tuttavia ritenuto sussistenti i presupposti per il cram down fiscale. In particolare, dalle verifiche dell'OCC emergeva che, nell'ipotesi di liquidazione controllata, il creditore erariale avrebbe ottenuto euro 36.759,97, mentre nel concordato avrebbe percepito euro 37.826,75. La proposta risultava quindi economicamente più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria. Il fattore tempo entra nel giudizio di convenienza: una lettura economica del cram down Il giudice osserva che il pagamento concordatario sarebbe avvenuto in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla definitività dell'omologazione, mentre nello scenario liquidatorio l'incasso sarebbe maturato progressivamente nell'arco del triennio previsto dalla disciplina della liquidazione controllata. A ciò si aggiungeva la maggiore affidabilità della proposta concordataria, fondata su una provvista già disponibile, rispetto alle incertezze connesse alla futura percezione del reddito della debitrice, reddito da lavoro subordinato “per tutta la durata della procedura ed agli eventuali maggiori costi straordinari di mantenimento del nucleo familiare che potrebbero rendersi necessari nel corso della procedura stessa per far fronte ad esigenze allo stato imprevedibili”. Finanza esterna e utilità dei creditori: quando una soddisfazione minima può dirsi ancora apprezzabile? Parimenti significativo è il rilievo attribuito alla genericità delle contestazioni formulate dall'Amministrazione finanziaria, la quale si era limitata a qualificare come irrisoria la percentuale di soddisfazione offerta senza contestare i dati economici e i criteri di calcolo utilizzati dall'OCC. Secondo il Tribunale, una simile valutazione meramente soggettiva non è sufficiente a escludere l'omologazione quando la proposta assicuri un risultato oggettivamente migliore rispetto alla liquidazione controllata. Il raffronto non può arrestarsi al dato percentuale, ma deve tenere conto del reale valore economico dell'offerta, considerando anche i tempi di realizzo e il grado di certezza del soddisfacimento. In tale prospettiva, la pronuncia rappresenta un ulteriore passo verso una lettura funzionale del cram down fiscale, coerente con le finalità di risanamento e di regolazione della crisi perseguite dal Codice della crisi. Ai fini dell'omologazione del concordato minore ex art. 80, comma 3, CCII, la convenienza della proposta rispetto all'alternativa della liquidazione controllata deve essere valutata non solo in termini quantitativi, ma anche con riguardo alla tempestività e alla certezza del soddisfacimento del creditore pubblico; consegue che il dissenso dell'Amministrazione finanziaria può essere superato quando la proposta assicuri un risultato complessivamente più favorevole rispetto allo scenario liquidatorio.