Un’impresa in composizione negoziata, con debiti previdenziali o fiscali pregressi, rischia di restare senza DURC e DURF proprio quando ne ha più bisogno per incassare i crediti verso committenti pubblici. Il giudice della composizione negoziata può intervenire per sbloccare la situazione? Sì, ma con un limite preciso: il Tribunale di Ivrea, con provvedimento del 25 maggio 2026, ammette che nell’ambito dell’art. 19 CCII il giudice possa accertare in via interinale la sussistenza dei presupposti per il rilascio di DURC e DURF, senza però sostituirsi a INPS e Agenzia delle Entrate con un ordine diretto. Una misura interinale, pensata per non far saltare le trattative. Quando il DURC "scaduto" blocca la trattativa Il caso è quello, tutt’altro che raro, di un’impresa che opera in gran parte con committenti pubblici e che, dopo aver avviato la composizione negoziata della crisi, giunge a scadenza il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), di cui aveva beneficiato fino al 28 aprile 2026, senza ottenerne il rinnovo. Nella prima fase della CNC la società aveva ottenuto le misure protettive e raggiunto risultati concreti: un accordo di saldo e stralcio perfezionato con un fornitore munito di titolo esecutivo e una bozza di moratoria di 120 giorni in attesa di sottoscrizione con un altro fornitore. Ma la contestuale irregolarità del DURC e del DURF (quest’ultimo bloccato da iscrizioni a ruolo per oltre 50.000 euro) rischiava di compromettere l’intero assetto della composizione negoziata: senza questi documenti l’impresa non può incassare corrispettivi da pubbliche amministrazioni e controparti qualificate — nel caso di specie, 126.287 euro di commesse pubbliche sospese — con un effetto a catena sui flussi di cassa proprio nel momento in cui il piano ne ha più bisogno. Con il ricorso introduttivo del presente procedimento, la ricorrente ha richiesto la conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII (per l’ulteriore durata di 120 giorni, nel limite massimo di 240 concedibile nella CNC), e contestualmente l’adozione di una misura cautelare atipica ex art. 19 CCII, volta a far accertare la sussistenza dei presupposti perché l’ente previdenziale rilasciasse il DURC e l’Agenzia delle Entrate il DURF. Accertamento sì, ordine no: i confini della misura atipica Il Tribunale distingue con chiarezza tre piani distinti, spesso sovrapposti nella prassi: le misure protettive tipiche dell’art. 18 CCII, che congelano le iniziative esecutive individuali dei creditori; le misure cautelari atipiche ex art. 19 CCII, dal contenuto più vario purché strumentali al buon esito delle trattative; e il provvedimento amministrativo di rilascio del documento (DURC o DURF), che permane nella competenza dell’Ente interessato. In questa cornice, il Giudice ricomprende tra le misure cautelari atipiche un provvedimento che accerta e riconosce — senza mai tradursi in un ordine di facere — la sussistenza delle condizioni di legge perché l’ente previdenziale e l’Agenzia delle Entrate possano rilasciare, nell’esercizio della propria competenza, rispettivamente il DURC e il DURF. Il principio trova puntuale traduzione nel dispositivo, dove il Tribunale non ordina alcunché, ma «accerta la sussistenza dei presupposti per il rilascio del documento Unico di regolarità contributiva (DURC) […] con nuova decorrenza dalla data del deposito del ricorso», lasciando all’ente previdenziale — e, con formula analoga, all’Agenzia delle Entrate per il DURF — il compito di emetterlo. La misura, richiamando i precedenti conformi di Milano (24 gennaio 2025, est. Vasile), Roma (27 maggio 2025) e Genova (22 settembre 2025, est. Monteleone), presuppone la verifica congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora: il primo, ex art. 12, comma 1, CCII, si radica nella ragionevole perseguibilità del risanamento, nel caso di specie sorretta dal parere positivo dell’Esperto, da trattative già concretamente avviate e da un piano che prevede il pagamento integrale (100%), sia pure rateizzato, del debito previdenziale; il secondo, ex art. 19, comma 4, CCII, emerge dal rischio concreto che il blocco dei flussi pubblici pregiudichi irreparabilmente la continuità aziendale e, con essa, l’intero percorso negoziale. Il Tribunale richiama inoltre l'orientamento secondo cui, dopo la legge n. 232/2016, le prassi restrittive precedenti devono ritenersi implicitamente superate: non è più giustificato che l'ente previdenziale neghi il DURC a un'impresa in composizione negoziata quando lo riconoscerebbe a un'impresa in concordato preventivo con soddisfacimento solo parziale del debito previdenziale. Le prassi degli enti previdenziali devono cioè allinearsi all'evoluzione normativa, e non il contrario. Il DURF e il paradosso dei debiti fiscali pregressi Il passaggio più significativo del provvedimento è l'estensione dello stesso schema logico al DURF. Introdotto dall'art. 17-bis D.Lgs. n. 241/1997 (come modificato dalla legge n. 157/2019), il DURF è il certificato che attesta la regolarità fiscale dell'impresa: è requisito indispensabile per partecipare a gare di appalto pubblico, per sottoscrivere i relativi contratti e per incassare gli stati di avanzamento lavori e il saldo finale delle prestazioni eseguite. Il DURF richiede tre requisiti: attività da almeno tre anni; versamenti d'imposta (risultanti dal conto fiscale tenuto dall'Agenzia delle Entrate) non inferiori al 10% dei ricavi nell'ultimo triennio; assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi superiori a 50.000 euro, salvo piani di rateazione senza decadenza. Nel caso concreto l'unico elemento ostativo era proprio quest'ultimo: una circostanza che, nota il Tribunale, caratterizza fisiologicamente quasi ogni impresa in composizione negoziata, con il paradosso di scoraggiare lo strumento pensato dal legislatore per la gestione tempestiva della crisi. Richiamando un precedente del Tribunale di Milano (5 dicembre 2025, est. Pipicelli), il Giudice ritiene che il mancato rispetto del requisito di cui all'art. 7, comma 5, lett. b), D.Lgs. n. 33/2025 relativo all’assenza di iscrizioni a ruolo superiori a 50.000 euro, non sia imputabile alla ricorrente quando il debito fiscale sia anteriore all'ingresso in CNC e destinato a essere trattato con una proposta di transazione fiscale, fermo restando l'accertamento degli altri requisiti da parte della P.A. e degli uffici fiscali competenti. Anche questa misura resta ancorata, senza possibilità di proroga, alla durata delle misure protettive. Il Tribunale conclude che, accanto al fumus di perseguibilità di un efficace risanamento e alla sussistenza di trattative concrete con i creditori, anche il DURF risulti funzionale al risanamento dell'impresa e all'attuazione del piano, ammettendo così, in via interinale e nei limiti sopra indicati, entrambe le misure richieste.