La relazione dell’OCC deve necessariamente contenere l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore per poter accedere alla liquidazione controllata? Con l’ordinanza n.11603 del 28 aprile 2026, la Corte di Cassazione ha chiarito che tali informazioni costituiscono un requisito di inammissibilità della domanda, ma che non portano all’introduzione di un giudizio di meritevolezza del debitore (essendo non previsto dal CCII per l’accesso dello stesso alla liquidazione controllata). La vicenda: il contrasto sull’accesso alla liquidazione controllata Un debitore aveva presentato domanda di apertura della liquidazione controllata ai sensi degli artt. 268 e ss. CCII. Il Tribunale di Lodi accoglieva il ricorso e dichiarava l’apertura della procedura. L'Agenzia delle Entrate proponeva reclamo sostenendo che il Tribunale non aveva adeguatamente verificato quanto richiesto dal nuovo art. 269, comma 2, CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136/2024 (c.d. Correttivo-ter), e in particolare l'indicazione, nella relazione dell'OCC, delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assunzione delle obbligazioni. La Corte di Appello di Milano rigettava il reclamo proposto, confermando la sentenza impugnata con cui era stata disposta l’apertura della liquidazione controllata del debitore, sul presupposto che doveva escludersi la possibilità che l’accesso alla procedura potesse essere subordinato alla sussistenza di un requisito di meritevolezza soggettiva. La modifica dell’art. 269, comma 2, CCII, introdotta dal D.lgs. n. 136/2024, non ha infatti previsto alcuna causa ostativa analoga a quella contemplata dall’art. 69 CCII. Ne consegue che le cause del sovraindebitamento e la diligenza del debitore non incidono sull’ammissibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata, potendo eventualmente rilevare nella successiva fase dell’esdebitazione. La decisione della Cassazione sul requisito di meritevolezza Con la decisione in commento la Suprema Corte accoglie il ricorso chiarendo le modifiche che sono state apportate all’articolo sopra citato. Secondo la Cassazione vi è l’obbligo, per l’Organo di Composizione della Crisi, di indicare nella relazione le cause di indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore, ma che dette informazioni non introducono un criterio di meritevolezza soggettiva ai fini della liquidazione, condividendo quanto già affermato dalla Corte territoriale: il CCII non prevede, per la liquidazione controllata, condizioni analoghe a quelle previste da altri strumenti come la ristrutturazione dei debiti del consumatore. In conclusione, gli elementi sopra citati non costituiscono fatti autonomi sui quali fondare il giudizio di ammissibilità della domanda. La relazione dell’OCC come presupposto documentale per l’ammissibilità della domanda Pur escludendo che la liquidazione controllata sia subordinata ad un giudizio di meritevolezza del debitore, la Corte di Cassazione attribuisce un ruolo essenziale alla relazione che deve essere redatta dall’OCC. La chiarezza, completezza e attendibilità della relazione dell’OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresentano (come l’attestazione di cui all’art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII), un presupposto di ammissibilità per l’accesso a detto strumento. Da ciò consegue che il controllo che deve esser posto in essere dal giudice non può limitarsi ad una verifica prettamente formale della presenza della relazione, ma deve altresì estendersi al suo effettivo contenuto. La Suprema Corte ha precisato che l’indicazione degli elementi oggetto di decisione, sono necessari a consentire una piena conoscenza delle circostanze che hanno determinato la crisi e una piena trasparenza della procedura. La completezza della relazione ha una funzione essenziale anche sotto il profilo della tutela dei creditori per una piena conoscenza delle ragioni del sovraindebitamento, ma è funzionale anche al liquidatore per il promuovimento delle eventuali azioni ex art. 274, CCII. L'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza del debitore non introduce un requisito soggettivo di accesso alla procedura, ma costituisce contenuto necessario della relazione OCC, la cui completezza è oggetto di controllo sostanziale ex artt. 269 e 270 CCII. Pur affermando che la meritevolezza non costituisce condizione di ammissione, la Corte attribuisce alla relazione dell'OCC un contenuto informativo sempre più ampio e, soprattutto, un ruolo centrale nel vaglio di ammissibilità della domanda. L'obbligo di ricostruire le cause dell'indebitamento e di valutare la diligenza del debitore viene infatti qualificato come elemento essenziale della relazione, la cui mancanza può comportare l'inammissibilità della procedura. Ciò potrebbe offrire il fianco, nella prassi applicativa, ad un sindacato “surrettizio” sulla condotta del debitore, con esiti non sempre prevedibili e con possibili difformità interpretative nella giurisprudenza di merito.