Tribunale di Milano, 21 maggio 2026 – Est. Laura De Simone Con il decreto in commento, il Tribunale di Milano affronta il tema dell’autorizzazione all’esecuzione della transazione fiscale conclusa nell’ambito di una composizione negoziata della crisi ex art 23, comma 2-bis, CCII, avente ad oggetto il debito certificato dall’Agenzia delle Entrate e dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione. In particolare, il Tribunale delimita il perimetro del sindacato demandato all’autorità giudiziaria nell’ambito di un ricorso ex art. 23, comma 2-bis CCII e chiarisce come quest’ultimo sia limitato alla “verifica della regolarità della documentazione allegata e dell’accordo”. In tal senso, il vaglio giudiziale mira ad accertare, in primo luogo, che l’accordo sia stato concluso all’interno di un percorso di composizione negoziata della crisi “correttamente instaurato e sviluppato” e quindi che quest’ultimo sia stato avviato “nel pieno rispetto dei presupposti di legge e delle condizioni di ammissibilità previste dagli artt. 12 e ss CCII”. In secondo luogo, il Tribunale è tenuto ad accertare che il creditore pubblico sia stato posto nella condizione di assumere le proprie determinazioni potendosi avvalere di una “base informativa reale, intelleggibile e metodologicamente adeguata”. Con riferimento alla verifica della regolarità della documentazione allegata, il Tribunale di Milano chiarisce che il vaglio giudiziale in sede di autorizzazione non può limitarsi alla sola verifica della presenza, completezza e coerenza di questa ultima ma, diversamente, deve estendersi alla verifica dell’effettivo contenuto dell’attestazione prodotta, la quale non può risolversi in una “enunciazione meramente assertiva” ma deve essere logicamente argomentata, coerente con il piano e con il percorso di CNC, oltre che “idonea a rendere verificabile il processo valutativo seguito dal professionista”. Da ultimo, conclude il Tribunale, rimane estranea al perimetro del sindacato dell’autorità giudiziaria ogni valutazione di merito e, in particolare, qualsivoglia valutazione inerente alla convenienza della proposta. Tali profili, infatti, sono rimessi esclusivamente alle determinazioni dell’amministrazione finanziaria. Nel caso di specie, in primo luogo, il Tribunale ha rilevato che la documentazione allegata fosse completa e che l’attestazione fosse “adeguatamente motivata, logica e coerente”, oltre che “allineata al piano nonché al percorso e all’esito della composizione negoziata”. In secondo luogo, ha rilevato che la CNC fosse stata avviata “in presenza di una situazione di squilibrio patrimoniale, economico e finanziario, ma con concrete prospettive di risanamento”, che le trattative si fossero svolte nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza e, infine, che tutti i creditori avessero assunto le proprie determinazioni potendo contare su un adeguato assetto informativo. Per questi motivi, vista la “funzione eminentemente di garanzia” del sindacato dell’autorità giudiziaria in sede di ricorso ex art. 23, comma 2-bis, CCII, sussistendo tutti i presupposti, il Tribunale di Milano ha autorizzato l’esecuzione dell’accordo.