Cassazione civile, Sez. V, ordinanza 7 maggio 2026, n. 13243, Pres. Federici, Est. Leuzzi Con l’ordinanza in commento, la Corte di cassazione si è pronunciata sul rapporto tra concordato preventivo con riserva e debiti tributari anteriori già oggetto di rateazione, chiarendo che il mancato pagamento delle rate dopo il deposito del ricorso ex art. 161 comma 6 LF non può essere qualificato come inadempimento colpevole del debitore, quando il pagamento avrebbe richiesto l’autorizzazione del Giudice Delegato ai sensi dell’art. 167 LF. La vicenda trae origine dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a IVA e accessori, emessa a seguito della decadenza da un piano di rateazione precedentemente concesso dall’Amministrazione finanziaria. Nello specifico, la cartella di pagamento determinata le sanzioni nella misura ordinaria del 30%, in luogo dell’importo agevolato del 10% cui la Società aveva diritto in costanza di rateazione. La Società aveva dedotto che l’omesso versamento delle rate non dipendeva da una scelta arbitraria ma dagli effetti derivanti dal deposito della domanda di concordato preventivo con riserva, che impediva il pagamento dei debiti anteriori in assenza di specifica autorizzazione giudiziale. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la tesi della Società, escludendo la legittimità della pretesa sanzionatoria collegata alla decadenza dalla rateazione. L’Agenzia delle Entrate proponeva quindi ricorso per Cassazione sostenendo, tra l’altro, che il divieto previsto dall’art. 168 LF riguarderebbe esclusivamente le azioni esecutive e cautelari, senza impedire l’iscrizione a ruolo e la notifica della cartella. La Suprema Corte muove proprio da tale distinzione. Da un lato, conferma che il deposito della domanda di concordato con riserva non preclude all’Amministrazione finanziaria di procedere all’iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella, trattandosi di attività che non integrano, di per sé, l’inizio o la prosecuzione di un’azione esecutiva e o cautelare vietata dall’art. 168 LF. Dall’altro lato, tuttavia, la Corte ribadisce che, sin dal deposito del ricorso ex art. 161, comma 6, LF, il debitore è soggetto al regime di “spossessamento attenuato” previsto dall’art. 167 LF. Ne consegue che il pagamento di debiti anteriori, anche se di natura tributaria e anche se già oggetto di rateazione, costituisce atto di straordinaria amministrazione, in quanto potenzialmente idoneo a incidere sulla par condicio creditorum. In tale prospettiva, il debitore non può liberamente proseguire il pagamento delle rate maturate prima dell’apertura della procedura, salvo ottenere la preventiva autorizzazione del Giudice Delegato. Pertanto, l’omesso pagamento delle rate non può essere considerato inadempimento imputabile alla società quando esso sia conseguenza del rispetto del vincolo concorsuale. Il principio affermato dalla Cassazione è particolarmente rilevante nella prassi: l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di formalizzare la propria pretesa mediante iscrizione a ruolo e notifica della cartella; ciò non significa, però, che possa automaticamente far discendere dal mancato pagamento delle rate la decadenza dal beneficio della rateazione e il recupero delle relative sanzioni, ove il pagamento sia impedito dalla necessità di rispettare il regime autorizzatorio proprio del concordato con riserva. La decisione, pertanto, valorizza la ratio della procedura concorsuale, chiarendo come l’ammissione della Società alla procedura di concordato preventivo agisce da “spartiacque”: i crediti sorti prima dell’apertura della procedura sono da considerarsi concorsuali e per l’effetto potranno essere solo soddisfatti nel rispetto della par condicio creditorum o previo parere favorevole del Commissario Giudiziale e connessa autorizzazione del Giudice Delegato; i crediti sorti dopo, invece, saranno prededucibili e come tali dovranno essere soddisfatti prima dei creditori in concorso. In tal senso, il credito erariale può essere accertato e cristallizzato ma la sua soddisfazione deve avvenire secondo le regole del concorso e non mediante pagamenti individuali non autorizzati. In conclusione, se da un lato è vero che il divieto ex art. 168 LF di iniziare o proseguire azioni cautelari non preclude all’Amministrazione Finanziaria di iscrivere a ruolo i propri crediti e di notificare la cartella di pagamento, dall’altro il regime dello “spossessamento attenuato” impedisce al debitore il pagamento non autorizzato di debiti anteriori, con la conseguenza che l’omesso versamento delle rate dovuto all’osservanza di tale vincolo “non integra inadempimento colpevole né può legittimare l’applicazione o il recupero di sanzioni connesse alla decadenza dal beneficio della rateazione”.