Trib. Bologna, Decreto del 13 gennaio 2026, Pres. Dott. Pasquale Liccardo Il Tribunale di Bologna, con decreto del 13 gennaio 2026, ha dichiarato inammissibile la domanda di omologazione di un concordato semplificato presentata dalla società all’esito della procedura di composizione negoziata della crisi. In via preliminare, il Tribunale di Bologna osserva che, tra i vari profili oggetto del vaglio giudiziale ai fini della verifica della ritualità della proposta, rientra l’accertamento dei requisiti minimi di legge per l’accesso alla procedura. Tra questi, assume rilievo “lo svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede e la non percorribilità delle soluzioni fisiologiche della composizione”. Richiamando precedenti provvedimenti, il Tribunale precisa inoltre che la valutazione del rispetto di tali elementi deve essere condotta sulla base della relazione finale dell’esperto e delle dichiarazioni in essa riportate. Inoltre, il Tribunale richiama Cass. n. 31641 del 4 dicembre 2025, la quale precisa che “lo scrutinio sulla ritualità della proposta […] deve comprendere, non solo il riscontro della formale esistenza delle “attestazioni” nella relazione dell’Esperto, ma anche l’attendibilità e ragionevolezza di tali attestazioni, con la conseguenza che, nel caso in cui queste ultime risultino del tutto prive di motivazione, ovvero siano corredate da motivazioni che non trovano riscontro nella documentazione agli atti, la proposta dovrà considerarsi “irrituale” e per ciò stesso “inammissibile””. In secondo luogo, il Collegio bolognese rileva che, per integrare i requisiti di correttezza e buona fede richiesti dall’art. 25‑sexies CCII, non è sufficiente presentare ai creditori coinvolti nella composizione negoziata una proposta chiara e fattibile, ma è altresì necessario che essi dispongano di informazioni attendibili e verificabili, tali da consentire una valutazione consapevole della proposta, e che durante le trattative siano state individuate e discusse le soluzioni concretamente percorribili. Nel caso di specie, nella relazione redatta ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII, l’Esperto ha ricostruito il percorso della composizione negoziata, evidenziando che una prima fase aveva riguardato l’invio di comunicazioni formali ai principali creditori, volte a illustrare la situazione aziendale e gli obiettivi perseguiti dalla società nell’ambito della CNC. Una seconda fase, invece, si era sviluppata attraverso l’organizzazione di incontri bilaterali con i creditori commerciali, di riunioni collegiali con gruppi omogenei di creditori e di interlocuzioni tecniche con operatori attivi in settori o mercati complementari, finalizzate a valutare possibili sinergie operative e commerciali. A seguito delle interlocuzioni svolte, i creditori e i principali fornitori esprimevano perplessità circa la reale capacità della società di adempiere agli impegni assunti, richiedendo pertanto ulteriori garanzie. Parallelamente, gli istituti di credito subordinavano la sottoscrizione degli accordi alla ricapitalizzazione della società, alla prestazione di garanzie aggiuntive da parte di soggetti terzi e alla riduzione dell’esposizione debitoria. Infine, quanto alla necessità per la società di accedere alla transazione fiscale, l’Esperto evidenziava come i contatti esplorativi con l’Agenzia delle Entrate non avessero prodotto gli esiti auspicati. Il Tribunale di Bologna ha ritenuto la descrizione fornita dall’Esperto “estremamente generica”, osservando che non erano stati indicati “quali e quanti creditori sono stati incontrati, in quante occasioni, quali informazioni sono state condivise, se e quale documentazione è stata trasmessa in vista delle riunioni o successivamente ad esse”. Inoltre, il Tribunale evidenzia come la relazione dell’Esperto non menzioni la proposta di acquisto dell’azienda ricevuta nel corso della composizione negoziata, né chiarisca se tale proposta sia stata portata a conoscenza dei creditori stessi. Da ultimo, il Tribunale afferma che la dichiarazione dell’esperto in merito al corretto svolgimento delle trattative “contiene attestazioni inattendibili e prive di riscontri documentali, tali da non consentire di apprezzare se nel corso della composizione negoziata i creditori siano stati effettivamente informati riguardo al piano di risanamento ed abbiano avuto la concreta possibilità di interloquire”. Per tali ragioni, il Tribunale ritiene non provata la circostanza che le trattative siano state caratterizzate da un’interlocuzione fondata su basi informative complete e, per tale ragione, dichiara inammissibile la domanda.