Reiterabilità delle misure protettive nell’ambito di una seconda composizione negoziata

Tribunale di Bologna, ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza n. 1780 del 19 maggio 2025, esprimendosi sulla possibilità di beneficiare del decorso di un nuovo termine di misure protettive nell’ambito di una seconda composizione negoziata, individuava quale elemento dirimente la sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza diversa da quella che aveva dato origine al primo percorso di risanamento.

Nel caso in esame, con ricorso presentato ai sensi dell’art. 19 CCII, la società ricorrente chiedeva la conferma delle misure protettive del patrimonio di cui all’art. 18 CCII. Il Tribunale di Bologna non confermava e per l’effetto revocava le suddette misure, rilevando come la società ne avesse già beneficiato per il termine massimo di 12 mesi nell’ambito di una precedente composizione negoziata e del procedimento unitario per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Tale criticità veniva riscontrata dal Tribunale già nel decreto di fissazione dell’udienza. Con memoria integrativa, la ricorrente sosteneva la fondatezza della propria pretesa evidenziando come le misure protettive non rappresentino un beneficio fruibile dall’imprenditore una sola volta nell’arco della sua esistenza, bensì un periodo massimo utilizzabile “fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza” (art. 8 CCII) e, di conseguenza, che “il parametro dei 12 mesi dovrebbe essere collocato nel perimetro dello strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza avviato e non all’interno di tutta la vita del debitore”. In tal senso, secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto confermare nuovamente le misure protettive in considerazione dell’avvenuta omologazione del precedente accordo, sebbene quest’ultima non fosse ancora divenuta definitiva.  La ricorrente, inoltre, osservava come la nuova composizione negoziata avesse ad oggetto una nuova e diversa vicenda, originata da una sopraggiunta pretesa risarcitoria avanzata da un primario cliente in prossimità dell’omologazione dei citati accordi.

Con riferimento a quest’ultimo aspetto, ovverosia la circostanza di trovarsi in una nuova e diversa crisi, non sovrapponibile a quella che aveva reso necessario il ricorso alla prima composizione negoziata, l’Esperto rilevava che tanto le passività da ristrutturare, quanto l’attivo da distribuire ai creditori, risultavano invariati. Inoltre, nel parere veniva evidenziato come, benché il procedimento per l’omologa degli accordi risultasse ancora pendente avanti la Corte di Cassazione, gli stessi dovessero essere considerati “tutti sostanzialmente inefficaci” a causa del mancato avverarsi delle condizioni di efficacia.

Il Tribunale non confermava le misure protettive evidenziando come la nuova composizione negoziata fosse stata avviata per fronteggiare la medesima situazione di insolvenza già affrontata nel precedente percorso negoziale, culminato nella domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti. In tale ambito, infatti, come emerso nel corso del procedimento, il debitore aveva già usufruito del periodo massimo di protezione previsto dalla Legge.

A riguardo, il Giudice, escludendo che l’intervenuta omologazione dello strumento di regolazione della crisi consentisse il decorrere di un nuovo periodo di protezione, precisava che il vero elemento dirimente fosse la presenza di una situazione di crisi o insolvenza nuova e diversa rispetto a quella già oggetto del precedente procedimento.

Alla luce di ciò, veniva rappresentato che l’interpretazione proposta dalla ricorrente – secondo cui, in ragione dell’omologazione, decorrerebbe un nuovo termine di 12 mesi di misure protettive – risulti incompatibile con la ratio dell’art. 8 CCII che, in attuazione delle indicazioni della Direttiva Insolvency, mira a limitare temporalmente la compressione dei diritti dei creditori. Secondo il Tribunale, a dar seguito all’interpretazione proposta dalla ricorrente, “l’imprenditore potrebbe illimitatamente accedere, godendo della protezione del proprio patrimonio, ai percorsi e agli strumenti per la soluzione della propria medesima e persistente crisi o insolvenza, non in ipotesi di insuccesso della regolazione prospettata (inammissibilità della domanda, diniego di omologa – situazioni che rientrano nel tenore strettamente letterale dell’art. 8 CCI impedendo il succedersi di ‘tentativi a vuoto’ con un nuovo decorso del termine massimo delle misure protettive), ma nel caso opposto di risultato processualmente positivo, non più rispondente tuttavia ai suoi interessi”.

Per quanto concerne la sopravvenuta richiesta risarcitoria, avanzata in prossimità dell’omologazione degli accordi di ristrutturazione, il Tribunale riteneva che, diversamente da quanto rilevato dalla ricorrente, non potesse essere indice di una nuova crisi, posto che il rischio di tale passività era già noto durante il precedente percorso negoziale.

Per tali ragioni, come anticipato, il Tribunale non confermava le misure protettive.

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