Con l’ordinanza del Tribunale di Trieste emessa il giorno 11 dicembre 2025 si torna su un tema importante della composizione negoziata: quello del rapporto tra misure protettive ex art. 18 CCII e misure cautelari ex art. 19 CCII, con specifico riguardo al limite massimo di durata di 240 giorni previsto per le prime. Nel caso in esame, la società ricorrente, che aveva ottenuto per l’intera durata massima consentita le misure protettive in scadenza il 12 dicembre 2025, chiedeva ex art. 19 CCII al Tribunale di (i) impedire azioni esecutive e cautelari, (ii) vietare l’acquisizione o la costituzione di diritti di prelazione non concordati, (iii) paralizzare iniziative dirette all’accertamento dell’insolvenza o all’apertura della liquidazione giudiziale, nei confronti di un numero limitato di creditori “potenzialmente aggressivi”, per una durata di ulteriori quattro mesi, ovvero fino al giorno 11 aprile 2026, data coincidente con il termine della composizione negoziata. Il Tribunale ha ritenuto che la richiesta di adozione di misure cautelari non risultasse giustificata e fosse priva di elementi – “fatti nuovi, specifici e sopravvenuti rispetto a quelli già valutati in sede di concessione e proroga delle misure protettive” – tali da evidenziare un mutamento qualitativo della situazione di pericolo (“periculum in mora”). Secondo il Tribunale, la società ricorrente aveva richiesto di ottenere misure cautelari con effetti sostanzialmente analoghi a quelli delle misure protettive già ottenute, ma oltre la durata massima di 240 giorni (termine inderogabile). Il Tribunale riepiloga anche il contesto in cui si inserisce la decisione: quello di una società che, in un arco temporale ravvicinato, aveva già concluso un percorso di risanamento “con l’omologazione di un accordo di ristrutturazione rivelatosi in seguito non sostenibile, con successiva necessità di intraprendere un nuovo percorso negoziale”, in mancanza, nella nuova operazione di risanamento, di “tappe negoziali definite o condizioni oggettivamente verificabili”. Da ultimo, non appare praticabile una modulazione d’ufficio delle misure richieste tale da far assumere al Tribunale “un ruolo di “ingegneria” del percorso di risanamento”. Il tribunale, richiamando un precedente in materia (Tribunale di Roma, 19 marzo 2025), ha rigettato la richiesta della società ricorrente, con compensazione delle spese del procedimento, in considerazione, tra l’altro, della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non omogenei.