Inidoneità dell’attestazione ex art. 67 L. Fall. quale condizione di inammissibilità del concordato preventivo

13 Gennaio 2026


Cass. Sez. 1, 9 dicembre 2025, Pres. Terrusi, Est. D’Aquino

Nell’ambito del procedimento di revoca ex art. 173 L.fall. di una proposta di concordato preventivo, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il tema dell’inidoneità dell’attestazione ex art. 67 L.fall. quale condizione di inammissibilità del concordato.

E’ il caso di una società che aveva depositato dapprima una domanda di concordato preventivo, modificata e sostituita, a seguito di procedimento ex art. 173 L.fall., da un’ulteriore proposta, poi dichiarata inammissibile. Successivamente, la società aveva depositato una seconda proposta concordataria, corredata da memoria integrativa, la cui procedura veniva aperta con decreto del Tribunale di Nocera Inferiore del 21 luglio 2021.

Tale ultima proposta veniva revocata in quanto la ricorrente aveva omesso informazioni rilevanti in ordine all’indicazione di crediti di difficile esigibilità e ad un’operazione straordinaria di fusione con l’assuntore del concordato.

Successivamente, veniva emessa sentenza dichiarativa di fallimento della ricorrente, sentenza avverso la quale la società debitrice proponeva reclamo, rigettato dalla Corte d’Appello di Salerno. Quindi, la società debitrice proponeva ricorso per Cassazione.

La Corte d’Appello confermava la sussistenza di atti in frode compiuti dalla società stessa, idonei a falsare il consenso informato dei creditori e ad alterate le previsioni del piano relative al soddisfacimento dei creditori, e riteneva, inoltre, inidonea l’attestazione ex art. 67 L.fall. del professionista indipendente, in quanto priva di indicazione dei fatti precedenti il deposito della proposta e, in sede di integrazione, dei fatti successivi al deposito della stessa.

Anche la Corte di Cassazione, in sede di esame dei motivi addotti dalla debitrice, rilevava che la sussistenza di atti in frode volti a “occultare situazioni di fatto tali da potenzialmente influire sul giudizio dei creditori e sul consenso informato degli stessi circa le reali prospettive di soddisfacimento”. L’accertamento ovvero la scoperta, ad opera dell’organo commissariale, di fatti incidenti sulla consistenza dell’attivo o del passivo concordatario o integranti atti in frode del debitore comportano, dunque, la revoca dell’ammissione al concordato.

Quanto all’attestazione, come già rilevato dalla Corte d’Appello, anche la Corte di Cassazione riteneva l’attestazione medesima inidonea, stante l’omessa indicazione di fatti decettivi precedenti al deposito della proposta e l’omessa integrazione della stessa in relazione ai fatti successivi. Al riguardo, la debitrice sosteneva che “i fatti sopravvenuti al deposito della proposta non richiederebbero l’integrazione dell’attestazione e che, in termini processuali, l’integrazione dell’attestazione si sarebbe dovuta produrre successivamente, al più tardi entro il termine per il deposito della relazione commissariale”. Motivo, questo, ritenuto infondato dalla Corte, in quanto “l’attestazione di veridicità dei dati aziendali costituisce il perno attorno al quale ruota la consapevolezza del voto dei creditori, che su quei dati fanno affidamento ai fini del loro consenso informato e che costituisce condizione di ammissibilità del concordato anche ai sensi dell’art. 162, secondo comma, l. fall. Ove nel corso della procedura emerga che siffatta condizione mancava al momento del deposito della proposta, il tribunale può revocare ex art. 173, terzo comma, l. fall. l’ammissione al concordato, restando irrilevante una eventuale nuova attestazione di veridicità (Cass., n. 7975/2017)”.

L’attestazione è dunque assoggettata al vaglio del Giudice che procede ai fini della verifica della completezza dei dati e della fattibilità del piano, costituendo causa petendi in caso di revoca della proposta di concordato per atti in frode dei creditori.

L’attestazione ex art. 67 L.fall. costituisce, dunque, condizione di ammissibilità del concordato, ragion per cui deve essere tempestivamente integrata, prima che i fatti potenzialmente decettivi siano accertati dall’organo commissariale. Sulla scorta delle sopradette circostanze, la Corte ha rigettato il ricorso della società debitrice.

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