Tribunale di Potenza, Sezione Civile, Decreto del 4 novembre 2025, Pres. A. Di Paolo Dopo un tentativo infruttuoso di composizione negoziata, una società ha presentato ricorso per l’accesso al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Nell’ambito del procedimento instauratosi, il Tribunale ha nominato l’Ausiliario, sostituendo lo stesso alla figura del Commissario Giudiziale, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 8, CCII. All’esito, il Tribunale ha rigettato il ricorso della società e l’Ausiliario ha formulato istanza di liquidazione del compenso. Il problema che si pone, in questo caso, non è di agevole risoluzione: infatti, secondo l’orientamento prevalente, ai fini della liquidazione del compenso spettante all’Ausiliario, troverebbero applicazione il D.P.R. 115/2002 in materia di spese di giustizia ed il D.M. 182/2002 sull’adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale. D’altro canto, potrebbe opinarsi che il professionista nominato Ausiliario nel concordato semplificato è chiamato tanto alla redazione del parere ex art. 25-sexies comma 4 CCII, quanto alle funzioni tipiche del Commissario Giudiziale, cui la norma al comma 8 fa rimando esplicito. Tra gli adempimenti, l’Ausiliario dovrà anche vigilare, prima dell’omologazione, su eventuali atti di frode (art. 106 CCII), nonché sull’esecuzione del concordato dopo l’omologazione (art. 118 CCII) e, se del caso, chiederne la risoluzione (art. 119 CCII). Pertanto, il professionista nominato dal Giudice nell’ambito del concordato semplificato potrebbe dirsi un “ibrido” tra un CTU ed un Commissario Giudiziale nominato nell’ambito di un procedimento unitario o di un concordato preventivo, avendo funzioni attribuitegli dalla Legge che, nel complesso, sono assimilabili all’una e all’altra qualifica. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto di dover applicare l’art. 5 del D.M. n. 30 del 2012, in considerazione dell’equiparazione tra le figure dell’Ausiliario e del Commissario Giudiziale. Tuttavia, l’ulteriore problematica che, a questo punto, viene in considerazione, riguarda il silenzio del D.M. n. 30 del 2012 in relazione al tariffario applicabile per la liquidazione del compenso del Commissario Giudiziale, nominato nella fase anteriore all’ammissione della procedura. Si legge nel decreto che, in questi casi, “spetta al Tribunale individuare un criterio che consenta di liquidare il compenso del commissario incaricato nella fase anteriore alla ammissione della procedura, armonizzando le modalità dettate dal citato articolo 5 alle peculiarità della fattispecie”. Nel concreto, il Giudice argomenta che tale criterio può essere individuato “tenendo conto dell’attivo [omissis] e del passivo [omissis] risultante dalla domanda di concordato, abbattendo la percentuale calcolata a seconda della complessità (e durata) della procedura, tenuto pur sempre conto del profilo dell’impegno e della responsabilità professionale”.