Tribunale di Milano, Sez. II Civile – Crisi d’impresa, 17 aprile 2025 Il decreto del Tribunale di Milano del 17 aprile 2025 affronta il tema dell’immutabilità della domanda nel procedimento di verifica dei crediti concorsuali. Nel caso in esame, la società ricorrente aveva presentato domanda di ammissione al passivo di una società in amministrazione straordinaria, chiedendo il riconoscimento del privilegio speciale previsto dall’art. 2761 c.c., quale credito del vettore. I Commissari Straordinari, in sede di accertamento del passivo, avevano ammesso il credito solo in via chirografaria, escludendo il privilegio per mancanza del bene su cui esercitare la prelazione. In sede di opposizione, parte ricorrente ha richiesto il riconoscimento della prededuzione speciale, facendo riferimento all’art. 6 CCII e all’art. 2-quater, comma 3, lett. c), DL 4/2024 e sostenendo che la volontà di ottenere la collocazione prededucibile fosse comunque desumibile dalla domanda originaria, nonché dalle indicazioni contenute nel ricorso per l’insinuazione al passivo. Il Tribunale, esaminati gli atti, ha rigettato l’opposizione, ribadendo il principio secondo il quale nel giudizio di opposizione allo stato passivo non possono essere introdotte domande nuove o modificazioni sostanziali rispetto a quanto richiesto nella domanda di insinuazione originaria. La domanda di ammissione al passivo, infatti, è equiparata a una vera e propria domanda giudiziale e, pertanto, produce effetti per tutta la durata della procedura. Il creditore, quindi, deve indicare sin dall’origine tutti gli elementi costitutivi del credito, compresi il riconoscimento di un privilegio o la richiesta della prededuzione. Non è ammessa la cd. mutatio libelli ovvero la domanda non può essere modificata né integrata in modo sostanziale nel giudizio di opposizione, giudizio che ha natura impugnatoria e non di cognizione piena. Il giudicante si sofferma, altresì, sulla distinzione tra privilegio e prededuzione, sottolineando come il privilegio rappresenti una preferenza sostanziale tra creditori concorrenti, mentre la prededuzione costituisce una preferenza processuale che pone il creditore al di fuori del concorso, con soddisfazione prioritaria rispetto a tutti gli altri. Ne consegue che la prededuzione deve essere espressamente richiesta e motivata già nella domanda di ammissione, allegando i fatti costitutivi e i riferimenti normativi a dimostrazione della sussistenza dei presupposti per il relativo riconoscimento. Nel caso concreto, la richiesta di prededuzione era stata avanzata solo in sede di opposizione e non nella domanda originaria. Il Tribunale ha così rigettato integralmente l’opposizione, condannando parte ricorrente al pagamento delle spese di lite. La pronuncia in esame conferma l’importanza di una corretta e completa formulazione del ricorso per l’insinuazione al passivo, soprattutto quando si intende far valere una prelazione in ragione della causa del credito o la prededuzione. Il rispetto del principio di immutabilità della domanda tutela la certezza delle regole del concorso, la par condicio creditorum e la rapidità della procedura, evitando il rischio di modifiche tardive che potrebbero compromettere l’efficienza del sistema.