Con ordinanza del 17 aprile 2025, il Tribunale di Brescia ha affrontato un tema di particolare rilievo in materia di composizione negoziata della crisi, offrendo un contributo interpretativo significativo in ordine alla conferma ed estensione delle misure protettive di cui agli artt. 18 e 19 del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) anche in favore dei terzi garanti della società in Composizione Negoziata della Crisi. Il Tribunale ha confermato l’operatività delle misure protettive già richieste in sede di attivazione della procedura di composizione negoziata e tempestivamente pubblicate nel Registro delle Imprese in data 15 gennaio 2025, riconoscendo la sussistenza delle condizioni previste dalla normativa per la loro concessione. In particolare, il Tribunale ha accertato l’esistenza di concrete prospettive di risanamento dell’impresa, stante la documentazione depositata, con specifico riferimento al piano di risanamento predisposto, corroborato dal parere favorevole dell’Esperto indipendente nominato. I principali driver economico-finanziari su cui si fonda la proposta di risanamento, per il cui perseguimento le misure protettive sono funzionali, comprendono: l’incasso dei canoni di locazione da parte della società controllata; la dismissione dell’asset alberghiero; la rinegoziazione degli interessi moratori; il pagamento del creditore ipotecario; nonché l’integrale soddisfacimento dei debiti pregressi. Di particolare rilievo è la statuizione con cui il Tribunale ha ritenuto opportuno estendere l’efficacia delle misure protettive anche ai terzi garanti, attualmente in stato di liquidazione, in quanto coobbligati in solido con la società debitrice per le obbligazioni oggetto della Composizione Negoziata. Il giudice ha condiviso l’assunto secondo cui, in assenza di tale estensione, il creditore sarebbe legittimato ad agire simultaneamente nei confronti del debitore principale e dei garanti, pregiudicando di fatto le finalità di salvaguardia sottese alla composizione negoziata e ostacolando il buon esito della manovra di risanamento. A conferma dell’effettiva idoneità della proposta di ristrutturazione, le società coinvolte hanno altresì rappresentato la possibilità di concludere accordi transattivi con il creditore procedente, prospettando l’intervento di terzi finanziatori interessati all’acquisto del credito sottostante, con la possibilità di strutturare l’operazione contemplando anche una componente incentivante per il creditore. Alla luce di quanto precede, il Tribunale ha disposto la proroga delle misure protettive per la durata di 120 giorni a far data dal 15 gennaio 2025, stabilendo, tra l’altro: il divieto di acquisizione di nuovi diritti di prelazione; l’inibizione all’avvio o alla prosecuzione di azioni esecutive e cautelari; l’inibizione dal pronunciare una sentenza dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza; nonché l’impossibilità per i creditori di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza modifica peggiorativa dei contratti pendenti. In conclusione, l’estensione delle misure protettive ai garanti solidali è stata ritenuta dal Tribunale di Brescia funzionale e strumentale all’attuazione della manovra di risanamento, rilevando come – nel caso di specie – la composizione negoziata della crisi, allo stato, rappresenti il percorso più adeguato al soddisfacimento dell’intera massa creditoria.