Misure protettive e inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta in violazione del divieto di cui art. 18, co. 1, CCII.

Tribunale Como, 10 Maggio 2024. Est. Aliquò

Il Tribunale di Como, nell’ambito di un’opposizione all’omologazione di un concordato semplificato, si è espresso sul tema della cessazione delle misure protettive e sull’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta in violazione del divieto di cui art. 18, co. 1, CCII.

La ricorrente deduceva l’iscrizione di ipoteca giudiziale nella vigenza delle misure protettive, dunque in violazione del divieto di cui all’art. 18, co. 1, CCII.

L'opponente, per contro, sosteneva che l’iscrizione effettuata in violazione del divieto sarebbe stata affetta da inefficacia (e non da nullità), con la conseguenza che, al cessare delle misure protettive, il diritto reale di garanzia sarebbe risultato opponibile al debitore ed agli altri creditori.

Il Tribunale, nel verificare il rispetto delle cause legittime di prelazione, ha ritenuto di non condividere la tesi propugnata dall’opponente.

Ebbene, richiamando le previsioni contenute negli artt. 19, co. 8 e 55, co. 7, CCII., secondo cui al cessare delle misure per revoca o per naturale scadenza, “il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione”, ha affermato che, dalla lettura delle stesse, si ricava che l'inopponibilità dell'ipoteca iscritta contro il divieto di acquisire diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore, permane anche all'esito del cessare delle misure, potendosi ritenere che tale inefficacia assoluta sia assimilabile alla categoria della invalidità.

Pertanto, ha rigettato l’opposizione proposta, omologando il concordato semplificato.

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