Composizione Negoziata: pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale e ammissibilità dell’istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi

5 Maggio 2024


Tribunale di Torino, 11 aprile 2024, Est. Mussa

Il Tribunale di Torino si è espresso sul tema della pendenza del procedimento di liquidazione giudiziale promosso dal debitore ovvero da un terzo e sull’inammissibilità ovvero ammissibilità della (successiva) istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.

E’ il caso di una società che aveva depositato istanza per l’accesso alla composizione negoziata della crisi e che aveva richiesto la conferma delle misure protettive ex art. 18 CCII nei confronti di tutti i creditori e, in particolare, nei confronti dei creditori che avevano già agito in via esecutiva e in sede concorsuale depositando istanza per l’apertura della liquidazione giudiziale, risultata quindi pendente a quella data.

Il Tribunale, in sede di verifica della sussistenza delle condizioni giuridiche per l’accesso e la prosecuzione del percorso di risanamento nell’ambito della composizione negoziata nonché dei presupposti per la conferma delle misure protettive, ha posto la propria attenzione sull’interpretazione dell’art. 25 quinquies CCII volta a limitare l’accesso alla composizione negoziata all’imprenditore  “in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.”.

L’art. 25 quinquies CCII rappresenta la norma di chiusura volta a impedire l’accesso al percorso di composizione negoziata all’imprenditore che, nelle valutazioni che deve svolgere nell’ambito di una corretta gestione dell’impresa ex art. 2086 c.c. e art. 3 CCII, abbia scelto l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Al contrario, verrebbe meno il concetto di auto responsabilità nella gestione della crisi introdotto dal legislatore con lo strumento della composizione negoziata.

Non costituisce invece un limite all’accesso alla composizione negoziata l’eventuale pendenza di una procedura di liquidazione giudiziale proposta da un terzo creditore, il cui singolo interesse non può prevalere su quello generale al risanamento dell’impresa intesa in senso oggettivo.

Il Tribunale, all’esito delle valutazioni effettuate, non ritenendo sussistente il fumus boni iuris costituito dalla funzionalità delle misure rispetto al buon esito delle trattative e dalla sussistenza di concrete prospettive di risanamento – risultando, invero, l’avvio di trattative solo con il creditore che aveva depositato istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non essendo state apportate al piano di risanamento le integrazioni suggerite dall’esperto –, ha rigettato l’istanza di conferma delle misure protettive e ne ha dichiarato l’inefficacia.

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