Limiti soggettivi al contenuto delle misure protettive nella composizione negoziata

22 Aprile 2024


Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, Est. Magliuolo

Il Tribunale di Napoli Nord, con una ordinanza emessa nell’ambito del procedimento per la conferma delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi, ha affrontato il tema del limite soggettivo di dette misure stabilito dall’art. 18 CCII.

A seguito del ricorso depositato dal debitore ai sensi dell’art. 18, co. 1, CCII, due creditori hanno depositato memoria di costituzione chiedendo rispettivamente: i) la revoca delle misure protettive e, in subordine, il restringimento della portata delle stesse, con esclusione, dal perimetro protettivo, degli immobili già oggetto di procedura esecutiva pendente avanti lo stesso Tribunale e ii) il rigetto dell’istanza di conferma delle misure protettive per ingiusta ed eccessiva compressione delle ragioni creditorie dalla stessa derivante.

L’Esperto nominato ha espresso parere favorevole in relazione alla richiesta di conferma delle misure protettive avanzata dal debitore, risultando le stesse funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e tenuto conto che queste ultime avrebbero potuto essere pregiudicate dall’eventuale prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare pendente.

Quanto all’istanza di restrizione del perimetro delle misure protettive avanzata dal creditore - procedente nella esecuzione individuale -, il Tribunale ha ritenuto di non accogliere la suddetta istanza poiché la prosecuzione dell’esecuzione individuale avrebbe ostacolato le chance di successo delle trattative e la buona riuscita del piano di risanamento, quest’ultimo consistente nella messa a reddito degli immobili di proprietà di terzi (fideiussori), oltre all’apporto di finanza esterna.

In tema, invece, di limiti soggettivi al contenuto delle misure protettive, il Tribunale ha osservato come l’art. 18 CCII sia volto solo alla tutela del patrimonio dell’imprenditore e dei beni con i quali viene esercitata l’attività d’impresa. Sono, pertanto, esclusi dal perimetro di applicabilità delle misure protettive i beni di proprietà di terzi (fideiussori), salvo il caso in cui gli stessi risultino funzionali all’esercizio dell’attività d’impresa, perseguendo la ratio legis di preservare i valori aziendali e la loro redditività sul mercato.

Nel caso in esame i frutti dei beni immobili di proprietà di terzi sono risultati funzionali solo all’esecuzione ed alla miglior riuscita del piano e non, invece, all’esercizio dell’attività d’impresa.

Il Tribunale ha infine rilevato che la richiesta della proponente, consistente nella (sola) proposta di destinare i frutti degli immobili dei fideiussori al risanamento dell’impresa per garantire la fattibilità del piano, è estranea all’ambito di applicazione soggettivo stabilito dall’art. 18 CCII, oltre al fatto che gli immobili dei fideiussori non sono stati assoggettati a procedura esecutiva immobiliare.

Su questi presupposti il Tribunale di Napoli Nord ha confermato le misure protettive sui beni del patrimonio della ricorrente per il termine di centoventi giorni.

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