Condizioni per l'accoglimento di una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII

Con decreto del 2 febbraio 2024, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha accolto - seppur parzialmente - una richiesta di proroga del termine ex art. 44, comma 1, lett. a) CCII, per la presentazione di una domanda di concordato preventivo in continuità, con riserva di deposito della proposta definitiva con il piano. Il debitore ha sostenuto la sussistenza di entrambe le condizioni previste dal Codice della Crisi per poter ottenere la proroga, ossia (i) l’esistenza di giustificati motivi e (ii) l’assenza di domande di liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla prima condizione, i giustificati motivi consisterebbero nei necessari aggiornamenti delle posizioni debitorie e nella corretta valorizzazione dell’azione di responsabilità verso l’amministratore, entrambi elementi chiave per il completamento della proposta.

Il Commissario Giudiziale, nel proprio parere, ha espresso parere favorevole alla concessione della proroga, ma ha altresì evidenziato il rischio di maturazione di perdite suscettibili di generare l’insorgenza di debiti prededucibili nel periodo di proroga. La documentazione e le informazioni fornite dal debitore non sarebbero infatti risultati sufficienti per valutare tale rischio.

D’altra parte, tuttavia, la ricorrente ha prodotto un impegno della società controllante a coprire le perdite che avrebbero potuto maturare nel periodo di proroga, fino al termine per il deposito della proposta definitiva e del piano.

In tale contesto, il Tribunale ha ritenuto meritevole di accoglimento l’istanza di proroga, sebbene con un termine ridotto a trenta giorni, rispetto ai sessanta richiesti, a condizione peraltro che il debitore redigesse una relazione informativa sulla gestione economica e finanziaria dell’impresa, corredata da un apposito budget economico e finanziario.

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