Concordato preventivo liquidatorio: il terzo garante che si è impegnato ad apportare finanza esterna non può ottemperare all’obbligo di versamento tramite compensazione

6 Dicembre 2023


Tribunale di Reggio Emilia, 24 ottobre 2023

Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo liquidatorio, il Tribunale di Reggio Emilia si è espresso in merito al tema della compensazione tra l’apporto di finanza esterna da parte del socio della Società ricorrente con il maggior credito derivante dall’eventuale surroga del socio medesimo nei diritti del ceto bancario.

E’ il caso di una Società che aveva depositato una proposta di concordato liquidatorio che prevedeva, tra l’altro, l’apporto di finanza esterna da parte del socio unico nella misura di cui all‘art. 84, comma 4, CCII per la soddisfazione dei creditori.

In ottemperanza al contenuto della proposta, il socio aveva provveduto a versare parte dell’importo previsto a titolo di finanza esterna, impegnandosi a versare il saldo entro il termine di un anno dalla definitività del provvedimento di omologa.

Il socio, inoltre, essendo obbligato in solido con la Società al pagamento dei debiti maturati nei confronti del ceto bancario, aveva previsto di estinguere tali debiti, surrogandosi successivamente nei diritti delle banche verso la procedura.

In tal modo, il socio si obbligava “a costituire la somma rinveniente dal riparto in proprio favore, per effetto dei pagamenti in surroga che effettuerà quale terzo garante, ad ulteriore garanzia del versamento della finanza esterna, postergandone l’incasso all’intero versamento del saldo”.

Il Tribunale ha ritenuto che la predetta previsione fosse in contrasto con quanto stabilito dall’art. 84, comma 4, CCII, secondo cui “si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza l’obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali”. 

In base a tale norma, l’apporto del terzo finanziatore deve essere finalizzato ad aumentare l’attivo da destinare ai creditori e non già, invece, a diminuire il passivo, con la conseguenza che l’obbligo di versamento della finanza esterna non può essere ottemperato tramite compensazione con il maggior credito derivante dall’eventuale surroga del socio nei diritti del ceto bancario. Ciò anche in ragione della natura postergata dei crediti vantati dal socio, che, come tali, diventano esigibili nel momento in cui vengono integralmente soddisfatti tutti i crediti di grado poziore.

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