La Suprema Corte conferma la natura speciale del privilegio accordato dall’art. 57 c.2 T.U.A.

30 Settembre 2021


Nell’ambito di una procedura di concordato preventivo incardinata da una società esercente la produzione e la fornitura di energia elettrica, in cui la proposta concordataria veniva omologata dal Tribunale di Milano, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamentava il trattamento del credito dalla stessa vantato a titolo di accise dovute sul corrispettivo delle forniture effettuate dalla debitrice in favore dei consumatori finali. Tale doglianza veniva fatta valere in sede di opposizione all’omologa, e poi, in sede di reclamo avverso il decreto di omologa: in entrambi i casi, le istanze dell’opponente venivano rigettate.

L’Agenzia delle Dogane proponeva dunque ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 57 c. 2 T.U.A.[1] per aver la società limitato l’applicazione di tale norma alle somme non ancora riscosse alla data di apertura della procedura concorsuale, senza invece ricomprendere anche le somme anteriormente pagate dai clienti per il consumo di energia.

L’art. 57 T.U.A. prevede, al comma 2, che “Il credito dell'amministrazione finanziaria per l'imposta ha privilegio, a preferenza di ogni altro, sulle somme dovute dagli utenti per i consumi soggetti ad imposta”. Trattasi di privilegio speciale che, in quanto tale, in sede concordataria, può essere oggetto di pagamento non integrale solo se, in caso di liquidazione, la sua collocazione preferenziale non consenta l’adempimento integrale dell’obbligazione (art. 160 L.F.), avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Ove il credito privilegiato non venga soddisfatto per l’intero, è dunque prevista la relazione di cui all’art. 160. c 2 L.F.

Con l’ordinanza in commento, la Suprema Corte enuncia il seguente principio di diritto: “il privilegio speciale previsto dall’art. 57, comma secondo, del d.lgs. n. 504 del 1995 in favore del credito dell’Amministrazione finanziaria per l’accisa dovuta dal fornitore di energia elettrica sul corrispettivo delle forniture effettuate in favore dei consumatori finali ha ad oggetto esclusivamente le somme da questi ultimi dovute per crediti non ancora riscossi, e non si estende a quelle percepite in data anteriore a quella di apertura della procedura esecutiva o concorsuale”.

Per approfondimenti: https://www.osservatorio-insolvenza.it/download/concordato-preventivo-privilegio-speciale-accise/

[1] D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 - Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (ACCISE)

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