La prededuzione dei finanziamenti ex art. 182 quinquies nel decreto del 16 settembre 2021 emesso dal tribunale di Milano

17 Settembre 2021


Con decreto del 16 settembre 2021 il Tribunale di Milano, nell’ambito di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ha stabilito il seguente principio di diritto “qualora sia formulata un’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile ex art. 182 quinquies L.Fall. l’organo giudiziario si limita a vagliare le prospettive di continuità del piano e l’essenzialità dell’erogazione invocata volta assicurare la prosecuzione dell’attività aziendale ed evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile alla stessa, in quanto funzionale al best interest dei creditori”.

Nel caso di specie, la società, proprietaria di numerosi negozi di grandi dimensioni e operante nei settori del mobile elettronica e bricolage, ha depositato richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile “indifferentemente ai sensi del primo comma, del terzo e del quinto comma del 182 – quinquies senza discernere quantitativamente, e nei presupposti”.

A seguito della disamina da parte del collegio del piano prospettato, l’organo giudicante ha espresso riserve sulla concreta riuscita dello stesso, sul quale è difficile fare una prognosi positiva. Inoltre, lo stesso collegio ha precisato che la fase in cui si trova la procedura è acerba, “quindi non è compatibile con la richiesta di dimostrazione finanziaria dell’esistenza del best interest concreto dei creditori”. Tuttavia, in aggiunta a questa considerazione il collegio, a seguito dell’istruttoria espletata, ha affermato che il finanziamento risultava richiesto per lo più ai sensi del terzo comma dell’art. 182 – quinquies, il quale prevede che il debitore può essere autorizzato, in presenza di idonea attestazione, ad ottenere i finanziamenti per il pagamento di quelle prestazioni (anteriori) idonee ad assicurare la continuità aziendale ed evitare un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’azienda. A ciò si aggiunge la possibilità prevista dal decreto 118 del 2021, già in vigore, di poter adempiere attraverso il finanziamento ad obbligazioni pregresse nascenti da prestazioni lavorative.

Per tale ragione il Tribunale ha ritenuto che tale finanziamento doveva essere autorizzato.

In conclusione, sebbene il legislatore ha deciso di introdurre la possibilità di essere autorizzati a contrarre i predetti finanziamenti prededucibili, la valutazione da parte del tribunale avviene necessariamente in una fase embrionale e sulla base di una prognosi in obiettive condizioni di incertezza, per cui siamo di fronte ad una importante “assunzione di responsabilità” da parte del collegio che si basa prevalentemente sulle attestazioni rilasciate. Il “prezzo da pagare” per riuscire ad intercettare la crisi il prima possibile.

 

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