D.L. "Liquidità"

9 Aprile 2020


Nella notte di ieri, 8 aprile 2020, è stato pubblicato in G.U. il Decreto Legge n. 23 “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.

Il c.d. “Decreto Liquidità” prevede misure per garantire la continuità aziendale attraverso la concessione di liquidità alle imprese. In particolare, il decreto interviene in sostegno alle imprese in difficoltà anche nell'ambito dell’insolvenza e delle procedure concorsuali.

Passando in rassegna le principali novità introdotte dal decreto, si segnala all’art. 5, comma 1, il differimento dell’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 al 1° settembre 2021.

L’articolo 9 del D.L. prevede disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione.

Nel dettaglio, al primo comma, è prevista una proroga di sei mesi dei termini di adempimento dei concordati preventivi e gli accordi di ristrutturazione già omologati e che hanno scadenza tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2021.

l commi 2 e 3 dell’art. 10, in relazione ai procedimenti di omologa dei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione ancora pendenti alla data del 23 febbraio 2020, prevedono rispettivamente:

  • comma 2: la possibilità per il debitore di ottenere dal Tribunale un nuovo termine per elaborare ex novo una proposta di concordato o un accordo di ristrutturazione (resta da chiarire, a parere dello scrivente, che in tal caso il procedimento retrocede all’ammissione);
  • comma 3: la possibilità per il debitore che intende modificare solo i termini di adempimento, di optare per una soluzione più snella, consistente nella modifica unilaterale di detti termini, originariamente prospettati nella proposta e nell’accordo, depositando sino all’udienza fissata per l’omologa una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, allegando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie.

I commi 4 e 5 prevedono l’introduzione di un nuovo termine sino a novanta giorni di cui si può avvalere il debitore cui sia stato concesso, alternativamente, o il termine ai sensi dell’art. 161, comma sesto, l. fall. (c.d. “preconcordato” o “concordato in bianco”) già prorogato dal Tribunale o il termine di cui all’art. 182 bis comma settimo l. fall. (accordi di ristrutturazione dei debiti), presentando istanza al Tribunale, prima della scadenza dei suddetti termini. L’istanza dovrà indicare gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Infine, l’articolo 10 del D.L., in materia di disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza, al comma 1 prevede l’improcedibilità di tutti i ricorsi per la dichiarazione di fallimento, per l’apertura del procedimento di liquidazione coatta amministrativa e per l’apertura del procedimento di amministrazione straordinaria depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020.

Il comma 2, invece, prevede che le disposizioni appena elencate non si applichino alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando, nella medesima, è fatta domanda di emissione dei provvedimenti cautelari nel procedimento per la dichiarazione di fallimento.

Infine, il comma 3 dell’articolo in esame prevede che nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 sono sospesi i termini per le azioni revocatorie ai sensi dell’articolo 69 bis L.F. e quelli per la dichiarazione di fallimento dell’imprenditore che ha cessato l’esercizio dell’impresa.

D.L. Liquidità_13.2020

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