I nuovi piani attestati di risanamento

10 Ottobre 2019


L’art. 56 del nuovo codice della crisi d'impresa contiene la disciplina relativa agli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento.

Il Legislatore della riforma ha riservato un intero articolo a un istituto che nella precedente legge fallimentare era confinato all’interno della disciplina relativa all’azione revocatoria e, segnatamente, all’art. 67, co. 3 lett. d), l. fall. che, in caso di successivo fallimento, sottraeva gli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione di un piano di risanamento dall’ambito di applicazione della revocatoria fallimentare.

Il Legislatore ha certamente riconosciuto l’ampio utilizzo che nella prassi è stato fatto dell’istituto e gli effetti positivi che è in grado di sortire a favore dell’imprenditore in crisi in termini di riequilibrio dell’esposizione debitoria e della situazione finanziaria dell’impresa e, pertanto, ha riproposto la fattispecie in esame all’interno del nuovo testo legislativo.

Ora i piani di risanamento godono di una propria autonomia normativa e potranno continuare ad essere un valido strumento per il debitore, che gli consente di addivenire a un accordo con i creditori secondo una modalità più snella e rapida, senza fare ricorso al Tribunale e con costi più leggeri.

La novità introdotta dal nuovo codice della crisi risiede nell’avere positivizzato le regole emerse dalla prassi per la realizzazione e il buon esito dei piani di risanamento. Pertanto, anche dall’art. 56 CCII emerge una delle tante chiavi di lettura del nuovo testo legislativo, ossia la volontà di dare una base normativa e un conseguente ruolo ben definito e non residuale, a quanto già praticato dagli operatori del settore.

Mentre l’art. 67, co. 3 lett. d), l. fall. si limitava a fissare l’obiettivo cui il piano era finalizzato, ossia il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e il riequilibrio della situazione finanziaria della stessa, il nuovo art. 56, comma 2, CCII delinea in maniera precisa il contenuto del piano, il quale deve avere:
- data certa;
- deve indicare la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’impresa;
- le principali cause della crisi;
- le strategie d’intervento e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- i creditori e l’ammontare dei crediti dei quali si propone la rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative;
- gli apporti di nuova finanza;
- i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione;
- gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Inoltre, al piano devono essere allegati gli stessi documenti che la legge richiede per l’accesso a una delle procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza e viene ribadita la necessità che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano vengano attestate da un professionista indipendente.

Infine, l’art. 166 CCII in tema di revocatoria ribadisce l’esenzione dagli effetti della stessa in caso di successivo fallimento degli atti, i pagamenti e le garanzie sui beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano e l’art. 324 CCII prevede la causa di non punibilità nei reati fallimentari.

In conclusione, si può ritenere che questo potrà essere il principale strumento di risoluzione della crisi, a condizione che gli strumenti di allerta siano realmente in grado di intercettare la crisi anticipatamente.

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